Statuto

 Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede 1. A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "FONDAZIONE BIONDANI RAVETTA ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE", già "ONLUS". La Fondazione ha una durata di cinquant'anni dalla costituzione e potrà essere prorogata per altri venticinque anni col parere favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.2. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, avuto particolare riguardo al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).3. La Fondazione ha sede legale in Verona (VR), via Carmelitani Scalzi 20, ed opera nel territorio della Regione Veneto. Art. 2 – Scopi istituzionali 1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione ha per scopo l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali:- l'assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate;- il sostegno di ogni iniziativa rivolta a persone migrate in Italia per favorire in condizioni di assoluta regolarità con le leggi dello Stato, l’integrazione degli stessi migrati;- il sostegno alle persone particolarmente colpite dalla crisi economica;- la protezione sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia e dell’adolescenza comunque abbandonata o priva di assistenza, o per la quale vi sia una manifesta esigenza di assistenza, riflessa anche dalle attività svolte dagli enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) a lavori di tali categorie di bisognosi;- lo sviluppo di progetti educativi rivolti in particolare a soggetti svantaggiati;- la promozione della ricerca scientifica in campo medico.La Fondazione per questi scopi potrà svolgere ogni operazione che sia anche prodromica agli aiuti e/o complementare agli stessi.2. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività strumentale ed accessoria allo scopo istituzionale, consentita dalla legge, e, quindi, con tale limite, porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, purché necessaria al perseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie.  Art. 3 – Sostenitori 1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi che contribuiscono con l'impegno personale o con mezzi economici e materiali al funzionamento e al finanziamento della attività della Fondazione.2. Compete al Consiglio Direttivo della Fondazione l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato delle proposte di adesione.3. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente il plafond di spese correnti della Fondazione a carico del patrimonio della Fondazione. Compete altresì al Consiglio Direttivo la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'Elenco dei Sostenitori, contenuto in un apposito libro.  Art. 4 – Patrimonio e principi di erogazione di denaro, beni o servizi 1.Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni e diritti descritti nell'Atto Costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da: - beni, diritti e contributi apportati, con la destinazione specifica di incremento patrimoniale, anche a seguito di successioni, donazioni e legati, accettati dal Consiglio Direttivo, dei quali sia desumibile la destinazione specifica di incremento patrimoniale; - avanzi di gestione destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio. La determinazione del valore dei beni e dei diritti apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato se si tratta di beni mobili o a mezzo di apposita stima peritale se si tratta di beni immobili, mobili registrati od opere d'arte. La Fondazione non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.3. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate; quanto alla raccolta di fondi non sarà organizzata, salvo modifiche dello statuto, in quanto il patrimonio è costituito da mezzi che provengano da liberalità o atti volontari di chi voglia sovvenire agli scopi della fondazione.4. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi sono disciplinate con regolamento pubblicato sul sito internet della Fondazione. L'indicazione sul sito internet consente accesso libero delle richieste, con la predisposizione in apposite schede dei referenti e degli altri elementi essenziali del progetto che viene richiesto di sostenere. Il Consiglio Direttivo decide democraticamente in funzione del suo giudizio sulla importanza e urgenza che l'intervento può soddisfare, salvo casi eccezionali legati a cura o salute di persone gravemente malate e in pericolo di vita, e preferendo in ogni caso interventi senza intermediari.5. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e dell'istruzione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'organizzazione e dovranno essere a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.  Art. 5 – Entrate 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - proventi derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'articolo precedente; - beni, diritti e contributi che non abbiano natura espressa di incremento patrimoniale, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, e nel rispetto della normativa vigente. Qualunque impiego di capitale della Fondazione in ambito finanziario dovrà avvenire in strumenti di rischio medio/basso e con durate non superiori a 3 (tre) anni.  Art. 6 – Organi della Fondazione 1. Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio Direttivo; b) il Presidente; c) l'Organo di Controllo; d) il Revisore dei conti; e) il Segretario.2. I componenti dei suddetti organi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di mancata rinomina, gli organi uscenti rimangono in carica per lo svolgimento delle attività correnti sino a che non sia insediato il nuovo organo.3. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto o concorso con quelli della Fondazione.  Art. 7 – Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 10 (dieci), incluso il Presidente della Fondazione.2. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di costituzione della Fondazione dal soggetto fondatore e successivamente sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente dietro indicazione del Presidente pro tempore della Fondazione. Il Presidente coincide inizialmente col soggetto fondatore dell'ente. La nomina e la sostituzione del Presidente sono disciplinati da articoli successivi dello Statuto.3. Il Consiglio Direttivo può disciplinare con apposito regolamento il proprio funzionamento e quant'altro ritenuto necessario all'ordinato e corretto svolgimento delle proprie funzioni e può nominare un Comitato ristretto per l'esame dei progetti di intervento che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo. I verbali del Consiglio Direttivo vanno trascritti sul libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, che va vidimato da notaio. Dovranno essere riportati sul libro delle adunanze anche il regolamento e le nomine dei membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo funzionerà comunque collegialmente e con principio maggioritario. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo, salvo i rimborsi delle spese documentate che sono sostenute in ragione di attività decise dal Consiglio stesso e delegate ai singoli membri. In caso di abusi e/o irregolarità reputate gravi nella gestione dell'ente, ciascuno dei componenti del Consiglio Direttivo può chiedere l'emanazione di un provvedimento all'autorità governativa prevista dall'art. 25 del Codice Civile.4. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono, sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzare dell'attività della Fondazione.5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in cui sono in carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio Direttivo che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente provvederà alla designazione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo. Quando durante il triennio uno o più componenti cessino per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio Direttivo provvederà alla relativa sostituzione; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti. Lo stesso nel caso in cui si proponga di aumentare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.  Art. 8 – Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo 1. Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e quant'altro ad esso attribuito dal presente Statuto.2. In particolare, competono al Consiglio Direttivo, tra le altre, le seguenti attribuzioni: a) attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Fondazione; b) redigere ed approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo e le relazioni accompagnatorie; c) tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione; d) redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni; e) deliberare sulle domande di adesione alla Fondazione come Sostenitori; f) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone il trattamento giuridico ed economico; g) assumere le decisioni concernenti la stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento dell'attività; h) deliberare sull'accettazione di eredità, donazioni e legati, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge; i) approvare le modifiche statutarie.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso il Consiglio Direttivo sia formato da un numero pari di membri e tutti i membri aventi diritto esprimono un voto, e non vi sia maggioranza, prevarrà il voto del Presidente. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.4. La convocazione può effettuarsi con avviso scritto, anche a mezzo fax o posta elettronica - salvo, in quest'ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario - contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per tele o videoconferenza ed in tal caso si considerano validamente tenute nel luogo ove è presente il Presidente, il quale nomina, ove lo ritenga opportuno, il Segretario. Alle riunioni possono partecipare anche dipendenti della Fondazione o esperti e professionisti esterni, su invito del Presidente. Potranno altresì svolgersi con singola adesione ad un testo scritto, facendo salva la possibilità che la proposta di testo possa subire prima dell’adesione modifiche di ciascun consigliere in modo che sia salvaguardato il metodo collegiale.6. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più membri e può avvalersi di esperti e di professionisti. Esso può anche nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.  Art. 9 – Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a scrutino segreto per non più di due mandati (a dire per 6 esercizi). Il Presidente potrà comunque in ogni momento rinunciare alla carica. In caso di dimissioni, di morte o incapacità del Presidente, il nuovo Presidente verrà designato dai Consiglieri in carica, col parere favorevole di tutti i Consiglieri. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che abbiano esecuzione le delibere adottate.2. In assenza del Presidente, la sua funzione viene assolta dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano per carica presente alla riunione.3. In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.4. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.  Art. 10 - Componenti e Onorari Possono essere nominati componenti onorari o ex Presidenti o ex componenti del Consiglio Direttivo dopo la loro cessazione dalla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo. La nomina è fatta dal Consiglio Direttivo. La durata delle cariche onorarie è di tre anni. I membri onorari possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su invito specifico del Presidente della Fondazione. Ricevono in ogni caso presso la loro residenza il bilancio annuale e la relazione esplicativa almeno il quindicesimo giorno prima della seduta in cui ne è prevista l'approvazione. La fondatrice Bianca Biondani Ravetta è comunque "Past President" a vita.  Art. 11 – Organo di Controllo 1. La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento è affidata ad un Organo di Controllo monocratico nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.2. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, laddove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.3. L'Organo di Controllo esercita, altresì, il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto in- caricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.4. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinati affari.5. L'Organo di Controllo è nominato per la durata di un triennio e può essere riconfermato. Il suo compenso è determinato all'atto della nomina e non potrà superare Euro 2.000,00 (duemila/00) annui, indicizzati in base alle variazioni ISTAT intercorse dal momento della nomina, per ogni anno successivo.6. In caso di cessazione dell'Organo di Controllo, esso è sostituito da un altro Organo di Controllo, nominato dal Consiglio Direttivo, che resta in carica fino alla scadenza originaria del sostituito.7. L'Organo di Controllo riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.  Art. 12 - Revisore dei conti 1. Verificatisi i presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è affidato ad un Revisore dei conti, nominato dal Consiglio Direttivo ed iscritto all'albo dei Revisori contabili.2. Il Revisore esamina il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo e compie le verifiche periodiche per accertare il regolare andamento della gestione.3. Il Revisore dei conti è nominato per la durata di un triennio e può essere riconfermato. Il suo compenso è determinato all'atto della nomina, e non potrà superare Euro 2.000,00 (duemila/00) annui indicizzati in base alle variazioni ISTAT intercorse dal momento della nomina, per ogni anno successivo.4. In caso di cessazione del Revisore effettivo esso è sostituito da un altro Revisore, nominato dal Consiglio Direttivo, che resta in carica fino alla scadenza originaria del sostituito.5. Il Revisore riferisce al Consiglio Direttivo con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.  Art. 13 – Segretario 1. Il Segretario è nominato, sempreché ravvisi l'opportunità della sua istituzione, dal Consiglio Direttivo.2. Il Segretario partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché alla successiva attuazione degli stessi, controllandone i risultati; contribuisce alla predisposizione degli schemi del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo; dirige e coordina gli uffici della Fondazione; controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione; partecipa alle riunioni di tutti gli organi della Fondazione. Il Segretario potrà farsi coadiuvare da un collaboratore per l’attività esecutiva.3. Ogni domanda per programma di sostegno dovrà avere a corredo una scheda che contenga: - un profilo di chi chiede sovvenzioni e nel caso di tratti di un ente, l'origine, la durata, gli amministratori, e un certificato di assenza di carichi pendenti o condanne, e le attività nel frattempo svolte; - una descrizione sintetica degli scopi del progetto; - una descrizione analitica delle attività e dei tempi della sovvenzione; - l'assunzione dell'obbligo di una relazione alla Fondazione che sia perlomeno semestrale con indicazione dei destinatari della devoluzione delle somme e con un'autovalutazione della percentuale di raggiungimento dello scopo della sovvenzione; - l'assunzione di un obbligo di consentire al segretario di verificare il raggiungimento di tale scopo anche attraverso interviste, raccolta di documenti e "rapporti". La Fondazione formalizzerà apposite schede di sintesi dove i beneficiari dovranno documentare i report.  Art. 14 – Bilancio di esercizio e bilancio preventivo 1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario se nominato, ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.3. Il bilancio di esercizio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.4. Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario se nominato, ed approvato dallo stesso entro il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.5. Verificatisi i presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, la Fondazione sarà tenuta a depositare presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Art. 15 – Regolamenti interni 1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo.  Art. 16 – Divieto distribuzione degli utili 1. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.2. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire - anche in modo indiretto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.  Art. 17 – Scioglimento 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con apposita delibera del Consiglio Direttivo ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono i medesimi scopi della Fondazione, ovvero a scopi di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.